Diritto alla salute e liberta della persona

AutorCarlo Fiorio
CargoDocente di Diritto processuale penale e Diritto penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell?Università degli Studi di Perugia.
Páginas185-241
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DIRITTO ALLA SALUTE E LIBERTA DELLA
PERSONA
Carlo Fiorio
SOMMARIO:
1. L a prospet tiva cos tituziona le. 2. S tatus det entionis e dirit to alla
salute. 3. La riforma penitenziaria del 1975. 4. La rilevanza dello stato
di salute nel sistema cautelare personale. 5. Custodia cautelare in
carcere e diritto alla salute nel codice di procedura penale del 1988. 6.
(Segue): la custodia cautelare in luogo di cura. 7. Esecuzione penale
e tutela del diritto alla salute. 8. Il rinvio obbligatori o dell’esecuzione
della pena. 9. (Segue): il rinvio obbligatorio per i malati terminali. 10. Il
rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena. 11. Le misure alternative
alla dete nzione nei confro nti dei soggetti affetti da AIDS con clamata
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Considerazioni di sintesi.
ABSTRACT:
I valori di vertice espressi dalla riforma dell’art. 111 della
Costituzione italiana impongono un adeguamento delle categorie
concettuali soprattutto nell’ambito del diritto esecutivo penale,
tradizionalmente ristretto tra l’esercizio del potere amministrativo
e le prerogative di quello giurisdizionale. Invero, nonostante le
tensioni v erso la giurisdizione fo ssero emerse c on forza già
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part icol arme nte ambigua è rimasta la question e de i confi ni
tra i due po teri, se a tutt’oggi l’amministrazione penit enziaria
gode di una dis crez ionalità pressoché illimita ta nel limitare
l’esercizio di taluni diritti soggettivi della persona detenuta. La
legge fondamentale di ordinamento penitenziario, nonostante
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ad essere fortemente equiv oca in punto di riconoscimento di
situazioni soggettive in capo alla persona in vinculis, avendo
semp re evitato di sa ncir e espressa mente la t itolari tà per il
detenuto di tutti i diritti individuali non necessariamente limitati
dallo stato di detenzione.
Poiché il diritto alla salute costituisce l’unica situazione
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studio dell’effettività che ad esso è garantita dall’ordinamento
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livello di garanzie che l’ordinamento riconosce ai diritti soggettivi
della persona in vinculis.
196 JURÍPOLIS, año 2010, Vol. 1, No. 11.
1. La prospettiva costituzionale
Attraverso l’elaborazione costituzionale, la salute è stata annoverata
tra i beni primari dell’uomo, in quanto condizione indispensabile ed
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e liberamente1 la propria personalità. Ed in questo senso, il formale
riconoscimento di un diritto fondamentale della persona2, nonché di un
preminente interesse della collettività, vale a ricondurre l’affermazione
cristallizzata nell’art. 32 Cost. tra i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale della Repubblica3.
L’art. 32 comma 1 Cost. impone alla Repubblica di tutelare «la salute
come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività»
nonché di garantire «cure gratuite agli indigenti». L’intrinseca ambiguità
di tale formulazione, oscillante tra l’interesse individuale ed il momento
collettivo, ha costituito la causa primaria di un lungo dibattito, dottrinario
e giurisprudenziale, arroccatosi intorno alla natura ed ai contenuti
enucleati dalla disposizione costituzionale. I meno recenti orientamenti
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a mera valenza programmatica, negandone il carattere realmente
innovativo e l’immediata precettività4. Una tale impostazione esprimeva
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a far data dal 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne avesse
fornito, in sede statutaria, una nozione ampia in termini di «stato di
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«nell’assenza di malattie e di infermità»6. Dal canto proprio, anche le
prime applicazioni della giurisprudenza costituzionale non fornirono
indicazioni di rilievo7. Anzi, le aperture del giudice di costituzionalità
degli anni successivi, giunsero «a rimorchio» di una realtà sociale che si
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dalle aperture di una parte della giurisprudenza comune e dagli stimoli
della dottrina8.
Solamente a partire dagli anni Settanta del secolo passato è andata
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in modo particolare da alcune fondamentali decisioni delle Sezioni Unite
197
Carlo Fiorio. Diritto alla salute e libertà della persona.
della Corte di cassazione9, si sono concretizzati nel riconoscimento,
in capo all’individuo, di un diritto fondamentale primario ed assoluto,
direttamente tutelato dalla Costituzione ed insuscettibile di compressione
da parte della pubblica amministrazione, quand’anche essa operi a
tutela della salute pubblica10. Ed il passaggio da una lettura atomistica
e riduttiva della disposizione costituzionale ad un esame sistematico
idoneo a favorire il coordinamento tra l’art. 32 e gli artt. 2 e 3 comma 2
Cost., condusse anche la giurisprudenza costituzionale a comprendere
il diritto alla salute tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla
Costituzione, quale «diritto primario ed assoluto, pienamente operante
anche nei rapporti tra privati»11.
Le difficoltà d’ ordi ne interpretativo in cui sono incorse dottrina
e giurisprudenza nel tentativo di ricondurre un onnicomprensivo e
generico «diritto alla salute» alle tradizionali categorie dogmatiche
rappresentate dal diritto soggettivo e dall’interesse l egittimo sono
imputabili alla pluralità di letture cui l’art. 32 Cost. si presta. Molteplici,
invero, si presentano i contenuti della norma costituzionale, suscettibili
di tradursi in una serie di autonome situazioni soggettive, quali, stando
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diritto ad un ambiente salubre, il diritto ai trattamenti sanitari, il diritto
alla scelta del medico e del luogo di cura, il diritto alle cure gratuite per
gli indigenti ed il diritto a non essere curato12.
Rispetto a tali situazioni, il ruolo giocato dalla pubblica amministrazione
è in funzione dei costi di natura organizzativa che essa è chiamata a

tra le situazioni giuridiche soggettive piene ed assolute, allorché esso
debba essere riconosciuto e tutelato nei rapporti tra privati, lo stesso
non è a dirsi quando esso si manifesti come pretesa ad una prestazione
tale da comportare l’utilizzazione di un apparato amministrativo. In
simili ipotesi, dall’esercizio di poteri discrezionali da parte della pubblica
amministrazione13 nell’ambito della sua potestà di autorganizzazione
discende il rischio di un’inevitabile degradazione14 del diritto primario
ed inviolabile alla salute al rango di mero interesse legittimo, seppur di
tipo pretensivo, determinando l’emersione di una particolare categoria
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